Festival Olistico Diffuso 2024

Siamo orgogliosi del nostro impegno ed eccellenza in ogni aspetto del nostro servizio. Scopri cosa possiamo offrirti : Festival Olistico Diffuso 2024
SIAF Italia organizza sul territorio nazionale dal 21 al 29 settembre 2024 il Secondo Festival Olistico Diffuso, in cui i Professionisti e gli Enti di Formazione iscritti nei registri di SIAF Italia promuovono, condividono e presentano, in forma gratuita, attività di gruppo, mostre, convegni, laboratori ed incontri individuali, con l'obiettivo di creare rete, diffondere pratiche di benessere ed espandere la conoscenza del valore delle professioni del mondo olistico.

www.siafitaliafestival.it

Codice Deontologico Siaf

Codice Deontologico

 

II Codice Deontologico ha lo scopo di precisare le norme etiche a cui i soci professionisti di SIAF Italia devono attenersi nell’esercizio della propria professione.

Oltre ad essere uno strumento di tutela e di trasparenza dell’Associazione Professionale SIAF Italia, rappresenta al tempo stesso un insieme di indicatori di autoregolamentazione, di identificazione e di appartenenza, per ciascun socio.

Art. 1 – Accettazione 

Il socio professionista in possesso dell’attestato di iscrizione a SIAF Italia, si impegna ad accettare e a rispettare lo Statuto dell’Associazione, il Testo Unico dei Regolamenti Interni di SIAF Italia, nonché le norme riportate nel presente Codice Deontologico.

Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti i soci SIAF Italia. Il socio è tenuto alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.

L’inosservanza delle regole stabilite e comunque ogni azione contraria al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, dà adito a possibili provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Disciplinare di SIAF Italia.

Art. 2 – Principi Etici 

Il socio professionista fonda la propria professione sui principi etici dell’accoglienza e del rispetto, dell’autenticità e della congruenza, dell’ascolto e della gentilezza, della dignità e della responsabilità, della competenza e della saggezza.

Ogni associato di SIAF Italia è professionalmente libero di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche e con i propri valori, impegnandosi sempre a salvaguardare le esigenze del cliente.

Il socio professionista adotta condotte non lesive per i propri clienti e non usa il proprio ruolo e i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

Costituisce illecito deontologico qualunque comportamento che comprometta l’immagine della categoria professionale, costituisca abuso della propria posizione professionale e/o violazione del codice penale.

Art. 3 – Competenza e Professionalità 

Il socio professionista è tenuto ad operare nel proprio ambito di competenza professionale, a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua – curando il percorso di Educazione Continua Professionale (ECP), il ricorso alla supervisione e al percorso personale – determina l’allontanamento dall’Associazione.

Il socio professionista riconosce i limiti della propria competenza e non suscita aspettative infondate nel cliente e/o utente. Il socio professionista utilizza solo strumenti e tecniche per i quali ha acquisito adeguata conoscenza e competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.

Costituisce illecito deontologico fare uso di titoli riservati per legge ad altre categorie professionali, effettuare dichiarazioni mendaci relativamente alla propria formazione professionale e/o al proprio titolo professionale, utilizzare prassi e strumenti finalizzati alla diagnosi, alla cura, all’assistenza, alla riabilitazione.

Art. 4 – Rapporti con il Cliente 

Il socio professionista, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce al cliente, al gruppo, all’istituzione o all’azienda informazioni adeguate e comprensibili circa la sua prestazione, le finalità e le modalità della stessa nonché il rispetto dei limiti giuridici della riservatezza. Pertanto opera in modo che il proprio utente e/o cliente possa esprimere e sottoscrivere un’informativa concernente gli obiettivi, i tempi e il compenso economico.

È eticamente e deontologicamente scorretto prolungare il trattamento o gli incontri di consulenza qualora si siano dimostrati inefficaci o dannosi. Se richiesto, il socio professionista fornisce al cliente le informazioni necessarie a ricercare altri professionisti e più adatti trattamenti.

Art. 5 – Presa in Carico 

Il socio professionista si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove problemi o conflitti personali possano interferire con la qualità e con la neutralità della prestazione professionale stessa. 

Il socio professionista evita commistioni tra ruolo professionale e relazioni private che possano interferire con il rispetto delle condivise regole deontologiche.  

Costituisce illecito deontologico il rifiuto o l’interruzione del rapporto con l’utente senza giusta causa, ovvero che non sia motivato ed accompagnato dalle necessarie cautele per evitare vissuti di disagio nel cliente.

Art. 6 – Correttezza Professionale 

Il socio professionista è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nella pratica professionale, può intervenire significativamente nella vita degli utenti; pertanto deve evitare l’uso non appropriato della sua influenza e non utilizzare indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei clienti e degli utenti destinatari della prestazione professionale. Il socio professionista è responsabile delle proprie attività professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

È vietato obbligare i propri allievi a seguire percorsi individuali di crescita personale con i propri docenti e/o con il direttore didattico.

Art. 7 – Segreto Professionale 

Il socio professionista è tenuto al rispetto dell’obbligo di mantenere il segreto professionale, salvo per i casi previsti dalla legge in vigore.

Il socio professionista che, nell’esercizio della propria professione, venga a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento e/o violenza su un minore, deve decidere di intervenire per contrastarla segnalando la situazione a chi ne esercita la potestà o a chi di competenza.

Le prestazioni professionali a persone minorenni sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Il socio professionista che, in assenza del consenso informato, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

Art. 8 – Pubblicazioni Didattiche 

Per pubblicazioni scientifiche, didattiche o di ricerca – fatta salva l’impossibilità di identificazione dei soggetti – il socio professionista potrà utilizzare i dati e gli elaborati raccolti durante le proprie prestazioni professionali.

In ogni caso, i soggetti coinvolti dovranno essere messi al corrente delle finalità d’uso del materiale prodotto.

Nella sua attività professionale, di docenza, di didattica e di formazione il socio professionista stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi etici e deontologici anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

Art. 9 – Rapporto con i Colleghi 

Ciascun socio professionista è tenuto a rispettare la professionalità dei colleghi ed a mantenere rapporti basati su lealtà e correttezza.

Il socio professionista, facendo proprie le finalità dell’Associazione, promuove e favorisce rapporti di scambio e collaborazione. È possibile avvalersi dei contributi di altri specialisti, con i quali si realizza opportunità di integrazione delle conoscenze, in un’ottica di valorizzazione delle reciproche competenze.

Art. 10 – Esercizio della propria attività professionale 

Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente l’Associazione e la professione a qualsiasi titolo, il socio professionista è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione italiana in materia di pubblicità, il socio professionista non assume pubblicamente comportamenti scorretti e/o ingannevoli finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dal competente Consiglio Direttivo Nazionale e dalla Commissione di Indirizzo e Sorveglianza. Il messaggio propagandistico deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà, veridicità ed alla tutela dell’immagine della professione.

La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.

https://www.siafitalia.it/